Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n.42/2004, gli interventi di manutenzione di cui all’art.6 co1 lettere a) a-bis) b) c) d) e) e-ter) e-quater) e-quinquies) possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo.