Richiesta di divorzio
Richiesta divorzio in Comune
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:
siano residenti a Colleretto Giacosa, tutti e due o almeno uno dei due
oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Colleretto Giacosa
oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Colleretto Giacosa l'atto di matrimonio
non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.*
Inoltre i coniugi
non possono inserire patti di trasferimento patrimoniale all'interno dell'accordo produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
siano residenti a Colleretto Giacosa, tutti e due o almeno uno dei due
oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Colleretto Giacosa
oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Colleretto Giacosa l'atto di matrimonio
non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.*
Inoltre i coniugi
non possono inserire patti di trasferimento patrimoniale all'interno dell'accordo produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
Descrizione
É la richiesta dello scioglimento del matrimonio civile da parte di uno o entrambi i coniugi.
Per i matrimoni concordatari (celebrati in Chiesa e trascritti al Comune) e per quelli celebrati da ministri di altri culti il divorzio incide soltanto sugli effetti civili. Pertanto chi divorzia per la Chiesa risulta ancora sposato e non si può risposare con rito religioso. Per ottenere il divorzio Religioso occorre ottenere l'annullamento dalla Chiesa.
ATTENZIONE
Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone riulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'ufficio di stato civile che dell'anagrafe.
Per i matrimoni concordatari (celebrati in Chiesa e trascritti al Comune) e per quelli celebrati da ministri di altri culti il divorzio incide soltanto sugli effetti civili. Pertanto chi divorzia per la Chiesa risulta ancora sposato e non si può risposare con rito religioso. Per ottenere il divorzio Religioso occorre ottenere l'annullamento dalla Chiesa.
ATTENZIONE
Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone riulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'ufficio di stato civile che dell'anagrafe.
Come fare
Primo appuntamento
Ciascuno dei coniugi compila una dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi con la quale comunica i propri dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l’ufficiale di stato civile procede alla verifica dei dati dichiarati con il modulo e provvede ad acquisire d’ufficio i documenti utili al procedimento detenuti da altra pubblica amministrazione italiana (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato). In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo deve presentare i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio fissa, in accordo con gli interessati, la data della redazione dell’accordo.
Redazione dell'accordo
Nel giorno prestabilito, i coniugi devono presentarsi insieme e muniti di documento di identità valido, all'ufficio divorzi per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
In caso di assistenza legale, l'avvocato incaricato deve essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Conferma dell'accordo
Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.
Modifica degli accordi
E' possibile per i coniugi , sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali.
Sarà necessario concordare un appuntamento da prenotare on line.
Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso, da pagare presso l'Ufficio di Stato civile il giorno dell'appuntamento.
Ciascuno dei coniugi compila una dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi con la quale comunica i propri dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l’ufficiale di stato civile procede alla verifica dei dati dichiarati con il modulo e provvede ad acquisire d’ufficio i documenti utili al procedimento detenuti da altra pubblica amministrazione italiana (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato). In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo deve presentare i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio fissa, in accordo con gli interessati, la data della redazione dell’accordo.
Redazione dell'accordo
Nel giorno prestabilito, i coniugi devono presentarsi insieme e muniti di documento di identità valido, all'ufficio divorzi per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
In caso di assistenza legale, l'avvocato incaricato deve essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Conferma dell'accordo
Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.
Modifica degli accordi
E' possibile per i coniugi , sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali.
Sarà necessario concordare un appuntamento da prenotare on line.
Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso, da pagare presso l'Ufficio di Stato civile il giorno dell'appuntamento.
Cosa serve
• Richiesta appuntamento per separazione e divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
• Documento di identità in corso di validità;
• Ricevuta di pagamento del pagoPA pari a 16€ (vedi la voce costi);
I coniugi che posseggono i requisiti sopra indicati debbono richiedere un appuntamento compilando il modulo scaricabile da questa pagina. Il modulo compilato e sottoscritto dagli interessati unitamente con una fotocopia del documento d'identità in corso di validità di ciascun coniuge può essere consegnato secondo le seguenti modalità:
- a mano presso lo sportello dell'ufficio dello stato civile, previa prenotazione telefonica
- via e-mail all'indirizzo: anagrafe@comune.collerettogiacosa.to.it
• Documento di identità in corso di validità;
• Ricevuta di pagamento del pagoPA pari a 16€ (vedi la voce costi);
I coniugi che posseggono i requisiti sopra indicati debbono richiedere un appuntamento compilando il modulo scaricabile da questa pagina. Il modulo compilato e sottoscritto dagli interessati unitamente con una fotocopia del documento d'identità in corso di validità di ciascun coniuge può essere consegnato secondo le seguenti modalità:
- a mano presso lo sportello dell'ufficio dello stato civile, previa prenotazione telefonica
- via e-mail all'indirizzo: anagrafe@comune.collerettogiacosa.to.it
- chiamando il numero fisso 012576125
Cosa si ottiene
Scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Tempi e scadenze
L'iter per poter procedere è il seguente:
- Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste;
- il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile; nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- l’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto; la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
- Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste;
- il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile; nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- l’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto; la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La durata del procedimento dipende dalle date concordate con i richiedenti
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire al divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento
Costi
Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso per ogni appuntamento.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Documenti - Normativa
Modulistica
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 25/11/2024 11:00:51
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